Pluralismo nazionale e riconoscimento dei diritti curdi: verso la cittadinanza civica e un’identità unificata

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Immagine da The Globe and Mail


20-gennaio-2026

Fadel Abdulghany Syrian Network for Human Rights Traduzione da Mary R.

Come gli stati moderni possano accogliere la diversità etnica e linguistica mantenendo la coesione nazionale è una delle sfide più persistenti nella teoria politica e nella progettazione costituzionale. Al centro di questa domanda si trova una tensione concettuale tra due modelli concorrenti di identità nazionale: uno basato sull’omogeneità etnica o linguistica, e l’altro basato su un pluralismo inclusivo che riconosce la diversità come elemento fondamentale della costruzione della nazione. Questa tensione è particolarmente significativa nelle società post-conflitto che cercano di ricostruire le proprie comunità politiche dopo periodi di esclusione sistematica.

Dal nazionalismo esclusivo alla cittadinanza civica pluralistica

Il quadro ideologico dell’esclusione nazionale araba, che ritrae le identità non arabe come una minaccia alla coesione nazionale, rappresenta ciò che nella letteratura viene definito un modello di ideologia statale che basa l’appartenenza nazionale sull’omogeneità etnica e linguistica. Secondo tali modelli, le minoranze sono emarginate e relegate alla categoria dell’”altro” interno; la loro esistenza è, al massimo, tollerata, mentre la loro identità distinta viene strutturalmente negata. Questa percezione produce una profonda contraddizione all’interno dei quadri costituzionali che possono proclamare l’uguaglianza formale definendo contemporaneamente la nazione in termini esclusivi.

L’alternativa concettuale al nazionalismo esclusivo si basa su teorie del nazionalismo civico che fondano l’identità nazionale nella cittadinanza condivisa e nell’affiliazione politica, non sull’omogeneità etnica o linguistica. Questo cambiamento si manifesta nella riformulazione dell’identità nazionale come “unificata e diversificata”, implicando che l’unità non si raggiunge cancellando le differenze, ma piuttosto riconoscendo e integrando la diversità all’interno di un quadro politico completo. Da questa prospettiva, le identità delle minoranze non sono trattate come margine consentito, ma sono intese come una componente integrante della nazione stessa.

Questo cambiamento rappresenta ciò che può essere inteso come un nuovo contratto sociale. Invece di richiedere l’adesione a un’identità etnica dominante come condizione implicita della cittadinanza, il pluralismo civico si basa sull’uguaglianza di status legale e politico indipendentemente dall’origine etnica. Il suo significato teorico risiede nel ridefinire le fondamenta stesse della società politica, reimmaginando il potere nazionale come prodotto della diversità, non come risultato di un’unificazione forzata.

Il diritto internazionale dei diritti umani fornisce una solida base normativa per comprendere gli obblighi degli Stati verso le minoranze. Il divieto della privazione arbitraria della nazionalità, come sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, stabilisce che tutti hanno diritto alla nazionalità e che nessuno ne sarà privato arbitrariamente. Questo principio va oltre le garanzie procedurali, costituendo una limitazione fondamentale al potere discrezionale dello Stato nella regolamentazione della nazionalità e nel determinarne gli effetti.

Il Quadro UNESCO per i Diritti delle Lingue Minoritarie nell’Istruzione, le cui caratteristiche sono supportate da numerosi strumenti per i diritti umani, stabilisce che un’educazione efficace per le minoranze linguistiche richiede l’uso della lingua madre, in particolare negli anni fondamentali. La ricerca comparativa mostra che i bambini che imparano in una lingua familiare ottengono risultati migliori rispetto a quelli che vengono istruiti in lingue sconosciute. Queste prove evidenziano che i diritti linguistici non riguardano solo la preservazione del patrimonio culturale, ma anche la promozione dell’equità educativa come diritto fondamentale e pietra angolare dell’uguale opportunità.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose o Linguistiche riconosce che gli Stati hanno obblighi positivi che vanno oltre la semplice non interferenza. Obbliga gli Stati ad adottare misure che creino condizioni favorevoli affinché le minoranze possano esprimere le proprie caratteristiche e sviluppare la loro cultura, lingua, tradizioni e usanze. Questo quadro distingue tra obblighi negativi, come la non discriminazione, e obblighi positivi, che richiedono un attivo sostegno statale per garantire lo sviluppo culturale e linguistico delle minoranze nella sfera pubblica.

Designare una lingua minoritaria come lingua “nazionale” stabilisce un livello di riconoscimento che le conferisce legittimità pubblica, distinguendola contemporaneamente dalla lingua amministrativa ufficiale. Questa distinzione consente il riconoscimento pratico del pluralismo linguistico senza compromettere l’unità dell’amministrazione pubblica, trasformando i diritti linguistici da uso privato consentito a un diritto formalmente riconosciuto all’interno del quadro dei diritti pubblici.

Giustizia Transitoria e il Ripristino della Cittadinanza Effettiva

Il quadro teorico della giustizia transizionale fornisce strumenti concettuali per comprendere come le società affrontino le rivendicazioni storiche contro le minoranze. Ripristinare la cittadinanza ai gruppi precedentemente esclusi è un aspetto centrale della riparazione all’interno di questo quadro. Tuttavia, gli approcci teorici sottolineano che il ripristino dello status legale formale da solo è insufficiente a meno che non venga integrato da misure riparative multidimensionali. Il risarcimento materiale affronta le perdite economiche derivanti dalla negazione di proprietà, occupazione e opportunità educative. La compensazione morale, attraverso il riconoscimento formale e la riabilitazione, contribuisce a ripristinare la dignità sociale e legale di coloro che hanno subito una sistematica emarginazione. I programmi di reintegrazione socioeconomica danno potere ai cittadini appena riconosciuti di esercitare i propri diritti nella pratica, non solo come diritti teorici.

Il concetto di garanzie di non ripetizione assume particolare importanza teorica, in relazione alla dimensione lungimirante della giustizia transitoria. Il suo scopo non si limita ad affrontare le violazioni passate, ma si estende a prevenirne la ricorrenza tramite garanzie costituzionali e legislative che vietano in futuro la privazione arbitraria della nazionalità. Ciò richiede l’armonizzazione degli standard internazionali e l’integrazione nei quadri giuridici nazionali in modo chiaro e applicabile.

La riforma istituzionale affronta i meccanismi attraverso i quali i modelli di discriminazione sono storicamente persistiti. Richiede inoltre di smantellare le narrazioni ufficiali che hanno confinato l’identità nazionale a definizioni escludenti e di passare a un discorso inclusivo che rifletta il pluralismo come componente fondamentale della società. Questa richiesta si basa sulla comprensione che l’uguaglianza legale formale può coesistere con la reale marginalizzazione a meno che non venga intrapresa una profonda trasformazione culturale e istituzionale che comprenda politiche, discorsi e pratiche statali. 

Garanzie costituzionali per la protezione del pluralismo e la sostenibilità dei diritti

La sostenibilità delle tutele dei diritti delle minoranze dipende in modo cruciale dalla loro inclusione nella costituzione. I decreti esecutivi o la legislazione ordinaria, nonostante il loro effetto immediato, restano soggetti a modifiche o abrogazioni a causa di cambiamenti nell’equilibrio politico del potere o di cambiamenti nell’amministrazione. La protezione costituzionale offre garanzie più forti, soprattutto se accompagnate da rigide restrizioni procedurali sulle modifiche, come il requisito di una maggioranza qualificata o criteri specifici per la protezione dei diritti fondamentali.

Diversi principi guidano la progettazione delle costituzioni nelle società pluralistiche. Il riconoscimento esplicito della diversità nazionale nei testi costituzionali fondatori costituisce il quadro intellettuale da cui derivano le successive garanzie dei diritti. Il preambolo e gli articoli della costituzione dovrebbero riconoscere la composizione multietnica e multilingue come caratteristica nazionale distintiva, non come un problema da contenere o una sfida che richiede sicurezza o gestione politica.

Distinguere tra disposizioni costituzionali applicabili e disposizioni costituzionali aspirazionali è fondamentale. I diritti delle minoranze, quando formulati come diritti fondamentali e giudiziariamente applicabili, offrono una protezione molto più forte rispetto a semplici affermazioni retoriche prive di meccanismi di rimedio efficaci. Le istituzioni indipendenti dedicate alla protezione dei diritti delle minoranze, modellate sulle istituzioni nazionali per i diritti umani, possono svolgere un ruolo di supporto monitorando, indagando sui reclami e emettendo raccomandazioni vincolanti o di impatto, rafforzando così la responsabilità e prevenendo una semplice discesa verso un semplice riconoscimento formale.

La tensione tra centralizzazione e decentralizzazione rappresenta una sfida particolare nelle società pluralistiche. Una limitata decentralizzazione amministrativa può permettere alle comunità di gestire l’istruzione, gli affari culturali e i servizi pubblici locali, mantenendo al contempo la coesione nazionale in ambiti di sovranità come la difesa, gli affari esteri e la politica macroeconomica. Le definizioni costituzionali dei poteri del governo centrale e delle unità locali, insieme a meccanismi efficaci di risoluzione dei conflitti, aiutano a prevenire l’erosione dell’unità nazionale da un lato e lo svuotamento della governance locale dall’altro. Rifiutare l’autonomia regionale a favore della cittadinanza all’interno di quadri unificati è presentato come una soluzione a questa tensione, anche se la questione se questa formula sia sufficiente a soddisfare le aspirazioni delle minoranze per un’efficace autogoverno rimane oggetto di dibattito continuo.

Conclusione 

Il quadro teorico per comprendere i diritti curdi all’interno del pluralismo nazionale siriano contribuisce a fare luce su questioni più ampie riguardanti il rapporto tra diversità e unità nella progettazione costituzionale. Il passaggio dal nazionalismo esclusivo basato sull’omogeneità etnica al pluralismo civico basato sulla cittadinanza, indipendentemente dall’origine, rappresenta una riformulazione fondamentale del concetto di società politica e dei confini di appartenenza al suo interno.

Gli standard internazionali sui diritti umani forniscono linee guida normative che stabiliscono obblighi negativi, come la non discriminazione, insieme a obblighi positivi che richiedono un efficace sostegno statale allo sviluppo culturale e linguistico delle minoranze nella sfera pubblica. I quadri di giustizia transizionale offrono strumenti per ripristinare i diritti e affrontare le rivendicazioni storiche, sottolineando che l’uguaglianza legale formale deve essere completata da riparazioni complete, riforme istituzionali e una trasformazione culturale che smantelli i modelli radicati di emarginazione.

La consacrazione costituzionale della protezione delle minoranze garantisce una continuità che la legislazione ordinaria non può offrire, anche se il processo di redazione costituzionale stesso influisce significativamente sulla legittimità e sull’efficacia di tale protezione. In definitiva, la sfida sta nel trascendere le false dicotomie di unità e diversità e costruire un’identità nazionale completa che riconosca tutti i componenti in modo uguale e riconosca l’autenticità della loro appartenenza, mantenendo al contempo la minima coesione necessaria per una governance efficace. Questo approccio si basa sul principio che la forza nazionale non deriva dall’eliminare le differenze, ma piuttosto dalla loro integrazione equa all’interno di una comunità politica condivisa.

Originariamente pubblicato sul sito web Syria Tv (in arabo) 

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